Un accordo in alternativa al giudizio
LA MEDIAZIONE
La mediazione civile e commerciale è un processo condotto da un mediatore imparziale, volto ad assistere le parti coinvolte nel raggiungimento di un accordo amichevole per risolvere una controversia riguardante diritti disponibili. Questo percorso può includere anche la formulazione di una proposta di soluzione da parte del mediatore.
L’obiettivo principale di questo istituto, introdotto in Italia con il D.L. 28 del 4 marzo 2010, è ridurre il numero di nuove cause che accedono al sistema giudiziario. Questo strumento offre ai cittadini un’alternativa semplice, rapida ed economica per risolvere le controversie, con tempi di definizione che variano tra i tre e i sei mesi.
La mediazione rappresenta sempre un’opzione percorribile, ma per alcune specifiche materie è obbligatoria. Tra queste rientrano le successioni ereditarie, le questioni condominiali, i diritti reali, le locazioni e altre introdotte con la riforma del 2022. In tali casi, come previsto dall’art. 5 del D.L. 28/2010, non è possibile avviare un’azione giudiziaria senza aver prima tentato di raggiungere un accordo attraverso la mediazione. Questo procedimento costituisce, quindi, una condizione di procedibilità della domanda.
Ma come si avvia questa procedura?
Il procedimento di mediazione (sia obbligatoria che facoltativa, che si deve concludere entro sei mesi dal deposito della domanda, salvo proroghe di tre mesi a determinate condizioni – art. 6 DL 28/2010) si articola in più fasi:
- deposito della domanda di mediazione (semplice o congiunta) presso un organismo di mediazione presente sul territorio, iscritto presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- designazione del mediatore da parte dell’organismo di mediazione e fissazione del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti;
- comunicazione alle parti con la data e il luogo dell’incontro e il nome del mediatore designato;
- nel corso dell’incontro e di eventuali successivi, il mediatore si adopera a favorire un accordo amichevole tra le parti, assistite dai rispettivi avvocati in qualità di consulenti, per giungere a una risoluzione consensuale della controversia;
- l’accordo può essere raggiunto spontaneamente dalle parti o su proposta del mediatore (se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari).
- il procedimento può concludersi:
a. negativamente:
– al primo incontro, per mancata adesione della parte chiamata o per il mancato accordo di tutte le parti nel proseguire la procedura. In entrambi i casi, per le mediazioni obbligatorie, il verbale negativo costituirà prova dell’adempimento della condizione di procedibilità;
– in successivi incontri, qualora le parti non raggiungano un accordo al termine della procedura;
b. positivamente: al primo incontro o nei successivi, mediante il raggiungimento di un accordo. In questo caso il Mediatore redige processo verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo. Se questo è sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, acquisisce valore di titolo esecutivo. In alcuni casi può essere richiesto l’intervento del notaio, ad esempio quando sia necessario trascrivere il trasferimento di diritti immobiliari nei registri catastali.
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La negoziazione assistita, invece, si differenzia dalla mediazione perché non vi è l’intervento di un terzo imparziale (il mediatore) che aiuti le parti a trovare un accordo, ma è una procedura che è governata dalle parti assistite dai propri avvocati.
Questa procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento con il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 ed è disciplinata dagli articoli da 2 a 11.
Si tratta di una procedura con la quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
Come si avvia questa procedura?
Innanzitutto, è necessaria l’assistenza di un’avvocato sia per chi avvia la proposta sia per chi vi vuol partecipare. Anche in questo caso possiamo individuare diverse fasi:
- Avvio: invito e adesione alla negoziazione assistita (si fa con un lettera dell’avvocato);
- Stipula di una convenzione di negoziazione assistita (è un atto scritto con cui si regolano l’oggetto e i tempi di durata della procedura);
- Accordo di negoziazione assistita.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi in cui è obbligatoria la mediazione (art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo (cioè ha lo stesso valore di una sentenza) e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti. La negoziazione assistita da avvocati può essere utilizzata anche per le controversie di lavoro (art.2-ter DL 132/2014).
Infine, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso, ovvero al Consiglio Nazionale Forense in via telematica.